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Sicurezza sul lavoro e ondate di calore
29 Maggio 2026 Confartigianato Puglia

La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro durante la stagione estiva torna al centro dell’attenzione normativa. In data 29 maggio 2026, il presidente della Giunta regionale pugliese ha emanato l’ordinanza n. 321/2026, che introduce misure rafforzate per prevenire i rischi climatici legati alle ondate di calore.

Il provvedimento, con efficacia immediata e valido fino al 15 settembre 2026, si rivolge in particolar modo alle imprese i cui dipendenti operano in ambienti esterni o in luoghi confinati privi di adeguata ventilazione, caratterizzati da condizioni microclimatiche severe.

Fasce orarie e divieto di lavoro
La misura più incisiva riguarda il divieto assoluto di svolgere attività lavorative con esposizione prolungata al sole o in condizioni microclimatiche severe nella fascia oraria compresa tra le 12:30 e le 16:00. Tale divieto si applica esclusivamente nei giorni in cui la mappa elaborata dal sistema telematico Worklimate segnali un livello di rischio “alto” per i lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa (con riferimento alla fascia oraria delle 12:00).

I settori coinvolti
Le restrizioni interessano diverse categorie produttive, tra cui:

  • settore agricolo, forestale e florovivaistico (incluse le lavorazioni in serre e tunnel);
  • attività estrattive nelle cave;
  • cantieri edili e stradali;
  • logistica di piazzale e consegne a domicilio in ambito urbano tramite mezzi di mobilità individuale (velocipedi, ciclomotori, ecc.);
  • ogni altra attività che comporti uno sforzo fisico significativo e un’esposizione prolungata al calore.

Misure di prevenzione e organizzazione aziendale
Nei giorni in cui il rischio risulta “moderato” o “alto”, i datori di lavoro sono tenuti ad adottare specifiche misure organizzative ai sensi del d.lgs. 81/2008. Tra gli interventi previsti figurano la rimodulazione degli orari di lavoro (privilegiando le ore più fresche), la programmazione di pause di recupero in aree ombreggiate o raffrescate, la fornitura continua di acqua potabile fresca e la dotazione di indumenti traspiranti. Si raccomanda, inoltre, di promuovere un sistema di “sorveglianza reciproca” tra i lavoratori per individuare tempestivamente i primi sintomi da colpo di calore.

Il ruolo del medico competente e i lavoratori vulnerabili
Particolare attenzione deve essere rivolta ai soggetti fragili. È opportuno coinvolgere formalmente il medico competente affinché valuti la necessità di prescrizioni o limitazioni temporanee (come il cambio di mansione o l’esclusione dai lavori all’aperto) per i lavoratori maggiormente esposti al rischio a causa dell’età avanzata, di patologie croniche, di gravidanze o di trattamenti farmacologici in corso.

Sanzioni ed esenzioni
L’ordinanza prevede eccezioni solo per le pubbliche amministrazioni, i concessionari di pubblico servizio e i relativi appaltatori, limitatamente agli interventi di pubblica utilità e protezione civile che non possono essere differiti.
La violazione delle disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 650 del codice penale, fatte salve le ulteriori responsabilità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli uffici di Confartigianato Imprese Puglia restano a disposizione delle imprese associate per fornire supporto tecnico e ulteriori chiarimenti sulle modalità di applicazione del provvedimento.

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