In un articolo di Daniele Cirioli, su Italia Oggi Sette, si legge che il Durc sarà condizionato anche dal Fondo di solidarietà nel settore artigianato. Infatti, per ottenere il certificato di regolarità contributiva, alle aziende iscritte al Fsba (Fondo di solidarietà bilaterale del settore artigianato) non basta più la regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse edili: serve pure quella nei confronti del Fondo di solidarietà. Una novità, dunque, introdotta con la legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), che esordisce nel settore artigianato in conseguenza di una specifica previsione del nuovo regolamento Fsba, dell’11 settembre 2024. Prevista, infine, una sanatoria per i datori di lavoro non in regola con la contribuzione del triennio 2019/2021: in alternativa al corretto adempimento di quanto dovuto, possono versare un contributo una tantum di 100 euro per anno e per ciascuna posizione lavorativa dichiarata.
Fsba interviene, a richiesta del datore di lavoro, a favore dei dipendenti delle imprese artigiane con prestazioni integrative, in caso di sospensione ovvero di riduzione dell’orario di lavoro per difficoltà aziendale. Sono vincolati a Fsba i datori di lavoro con almeno un lavoratore alle proprie dipendenze e che, possedendo le caratteristiche della legge n. 443/1985 (legge quadro sull’artigianato), sono inquadrati per i profili previdenziali con il codice “CSC settore 4/Codice autorizzativo 7B”. Inoltre, sono vincolati a Fsba anche i datori di lavoro artigiani dell’indotto che fruivano, fino al 31 dicembre 2021, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs). A Fsba, ancora, possono essere vincolati i sistemi organizzativi, gli enti, le società promosse, costituite o partecipate dalle organizzazioni istitutive dello stesso Fondo di solidarietà e che hanno sottoscritto l’Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015 (codice autorizzativo 7B).
La regolarità contributiva rappresenta, per la generalità dei datori di lavoro, la condizione per poter fruire dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale. Non solo. Occorre inoltre ai datori di lavoro: per la fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria; nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia (in tal casso la regolarità contributiva è richiesta anche ai lavoratori autonomi). Fino al 30 giugno 2015 la regolarità veniva attestata dal possesso del documento unico di regolarità contributiva (Durc). Dal 1° luglio 2015 il Durc è stato sostituito da una procedura di verifica informatica online, in tempo reale, dello stato di regolarità contributiva, accessibile agli interessati (compresa l’impresa sottoposta a verifica). La verifica avviene tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’Inps, dell’Inail e delle Casse edili, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.
Fino al 31 dicembre 2021 la regolarità contributiva ha riguardato esclusivamente gli adempimenti nei confronti di Inps, Inail e Casse edili. La legge n. 234/2021, introducendo l’art. 40-bis al digs n. 148/2015 recante “Disposizione in materia di rilascio del documento unico di regolarità contributiva” ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell’aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. La norma, benché vigente da alcuni anni, non ha finora trovato applicazione perché non resa operativa dai fondi. L’esordio c’è con il Fsba che, nell’ultimo regolamento approvato 1’11 settembre scorso, ha inserito la previsione normativa stabilendo, testualmente che: “La regolarità del versamento dell’aliquota di contribuzione di cui all’articolo 3 del presente regolamento è condizione per l’attivazione da parte dell’Inps, dell’Inail e delle Casse edili della verifica della regolarità contributiva (…)”.
Per quanto riguarda la contribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, è stabilita una contribuzione addizionale ridotta del 50%. La media occupazionale (fino a 15 lavoratori, oltre 15 lavoratori) è riferita al semestre precedente.
I datori di lavoro che non siano in regola con la contribuzione obbligatoria relativa agli anni 2019, 2020, 2021 sono ammessi a versare, in alternativa al corretto adempimento di quanto dovuto, il contributo una tantum pari a euro 100 per anno per ciascuna posizione lavorativa dichiarata dal datore di lavoro, relativa a ciascuna annualità, al momento della registrazione nella piattaforma online di Fsba.
Fsba eroga l’assegno d’integrazione salariale (Ais), per ragioni ordinarie e straordinarie, nel limite del vigente massimale mensile, pari a 1.222,51 euro (da adeguare successivamente), ai lavoratori che abbiano un’anzianità di almeno 30 giorni effettivi d’impiego. Il biennio/quinquennio mobile è calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione. Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell’orario giornaliero applicato, riferibile alle prestazioni Ais, equivale a una giornata di sospensione, con l’effetto che deve considerarsi fruita ogni giornata nella quale almeno un lavoratore è stato posto in integrazione salariale, anche soltanto per un’ora, indipendentemente dal numero dei lavoratori in forza. I periodi di fruizione Acigs sono computati avendo riguardo all’intero periodo di copertura della prestazione, non alle singole giornate di sospensione del lavoro, con la conseguenza che si considera fruito tutto il periodo al momento della presentazione della domanda.
Per quel che concerne le causali, l’azienda può far ricorso all’Ais per causali ordinarie in caso di situazione aziendale dovuta a eventi transitori non imputabile all’impresa o ai dipendenti, comprese le situazioni climatiche, o in caso di situazioni temporanee di mercato. L’azienda può far ricorso all’Ais per causali straordinarie qualora il datore di lavoro segnali, nell’ambito dell’accordo collettivo, una situazione di riorganizzazione aziendale per realizzare processi di transizione, anche definiti dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle parti istitutive di Fsba, (ii) intenda gestire, nell’ambito dell’accordo collettivo, una crisi aziendale; sottoscriva, all’esito di esame congiunto presso la commissione paritetica competente, un contratto di solidarietà. L’azienda può far ricorso all’Acigs qualora segnali, nell’ambito dell’accordo collettivo, una situazione di riorganizzazione aziendale per realizzare processi di transizione, anche definiti dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle parti istitutive di Fsba, intenda gestire, nell’ambito dell’accordo collettivo, una crisi aziendale, sottoscriva, all’esito di esame congiunto presso la commissione paritetica competente, un contratto di solidarietà.
La novità prevista dalla manovra 2022 è evidente: non bastano più i contributi all’Inps, all’Inail e alle casse edili per poter avere accesso al Durc (il Documento unico di regolarità contributiva), ma sarà necessaria anche la regolarità verso il Fondo di solidarietà.
E’ prevista una sanatoria per i datori di lavoro non in regola con la contribuzione del triennio 2019/2021 versando un contributo una tantum.
Per quel che riguarda la prestazioni, i datori di lavoro fino a 15 dipendenti, devono avere un’Ais di 26 settimane nel biennio mobile, per ragioni ordinarie e straordinarie; mentre oltre i 15 dipendenti, si avrà un’Ais di 26 settimane nel biennio mobile, per ragioni ordinarie; un’Acigs di 24 mesi nel quinquennio mobile, per crisi aziendale; un’Acigs di 36 mesi nel quinquennio mobile, per contratto di solidarietà.
Come si evince dall’articolo, è prevista, infine, una sanatoria per i datori di lavoro non in regola con la contribuzione del triennio 2019/2021: in alternativa al corretto adempimento di quanto dovuto, possono versare un contributo una tantum di 100 euro per anno e per ciascuna posizione lavorativa dichiarata.
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Novità in manovra, Durc vincolato
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