Una costellazione di imprese artigiane

Notizie Live

Documenti

Autorizzazione Unica Ambientale: nuove procedure e più autonomia alle Regioni

Normative e Regolamenti

Lo scorso 13 giugno è entrato in vigore il DPR 13 marzo 2013, n. 59, Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Si tratta del più rilevante atto normativo di semplificazione in materia ambientale degli ultimi anni, da tempo proposto e richiesto dalla Confederazione che ha sollecitato, sostenuto e seguito il Governo in tutto l’iter di emanazione, nella speranza di razionalizzare i procedimenti ambientali a carico di imprese sottoposte a procedure autorizzative plurime con l’intento di alleviare, almeno in parte, il peso di defatiganti pratiche burocratiche.

Tale regolamento si riferisce a due ambiti in parte distinti, con disposizioni generali comuni: il decreto istituisce l'Autorizzazione unica ambientale (AUA), specificandone i contenuti, la procedura, le tempistiche, le modalità di attuazione e di rinnovo e la durata; inoltre, attraverso tale disposizione, si estende a livello nazionale la possibilità di aderire ad autorizzazioni in via generale per le emissioni in atmosfera di tutte le tipologie di impianti considerate come Attività in deroga.

Nello specifico l'AUA consiste in una unica procedura applicabile alle PMI e ad impianti non soggetti ad AIA; non è applicabile invece a impianti soggetti a VIA. Le 7 diverse pratiche di autorizzazione, comunicazione, notifica accorpate in AUA sono: autorizzazione agli scarichi; comunicazione per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamenti e frantoi oleari; autorizzazione alle emissioni in atmosfera; autorizzazione generale ad emissioni a ridotto inquinamento; comunicazione per l’impatto acustico; autorizzazione per l’utilizzazione dei fanghi di depurazione; comunicazione per l’autosmaltimento o per il recupero dei rifiuti.

Oltre ai titoli autorizzativi elencati, le Regioni hanno la facoltà di individuare altri atti in materia ambientale da inserire in AUA. Il DPR estende la durata del provvedimento autorizzatorio ottenuto a 15 anni a decorrere dalla data del rilascio, operando così un’ulteriore misura di alleggerimento degli oneri burocratici .

La procedura per il rilascio inizia con la presentazione da parte del gestore dell’impianto della domanda al SUAP che invia alle autorità competenti per il rilascio dei singoli provvedimenti la documentazione in via telematica; in questo senso l’ AUA non abolisce gli obblighi ma si limita ad unificarli in un unico procedimento. Le autorità possono chiedere all’interessato integrazioni della domanda, nel rispetto di tempi prefissati che possono essere anche prorogati; in questo caso il termine è sospeso per la durata della proroga. Effettuate le verifiche necessarie a stabilirne la conformità, trascorsi 30 giorni, la domanda si intende correttamente presentata.

Se l'AUA viene richiesta a sostituzione di una autorizzazione il cui procedimento va concluso entro 90 giorni -ferma restando la sua facoltà di indire la Conferenza dei servizi- l’autorità competente adotta il provvedimento entro 90 giorni, lo trasmette al SUAP che rilascia immediatamente il titolo abilitativo. Se invece l’AUA sostituisce procedimenti superiori ai 90 giorni il SUAP deve indire la Conferenza dei servizi che adotta il provvedimento entro 120 giorni o 150 giorni se sono necessarie integrazioni.

                                                         

Il rinnovo dell'AUA si effettua previa domanda da parte del soggetto titolare almeno 6 mesi prima della scadenza, allegando documentazione aggiornata o riferendosi alla documentazione già presentata nel caso di condizioni immutate. In assenza di prescrizioni avverse, nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo, l’esercizio dell’impianto può continuare.

Le modifiche agli impianti vanno comunicate all'autorità competente, nel caso in cui questa non si esprima entro 60 giorni le modifiche possono essere realizzate. Le modifiche sostanziali, invece, necessitano di una nuova domanda di autorizzazione. Le Regioni possono intervenire sia indicando criteri per indicare quali modifiche siano da considerarsi sostanziali sia individuando tipologie di modifica non sostanziale da non richiedere nemmeno la comunicazione.

Il regolamento disciplina anche le autorizzazioni in via generale degli impianti con emissioni in atmosfera relativamente ridotte. Le autorizzazioni venivano concesse, eventualmente con prescrizioni, laddove il gestore avesse dimostrato la conformità del proprio impianto ai requisiti indicati nei provvedimenti regionali. Il DPR generalizza a livello nazionale tali requisiti con una clausola di cedevolezza rispetto alle corrispondenti norme emanate dalle Regioni stesse. Il provvedimento di autorizzazione in via generale, in questo senso estende, per territorio e per tipologia, la possibilità di utilizzare una procedura più snella rispetto alla normale autorizzazione alle emissioni.        

Tra le disposizioni attuative e finali va segnalato che: l'AUA va richiesta alla scadenza della prima autorizzazione che va a sostituire; i nuovi oneri e tariffe non possono eccedere quelli relativi ai singoli procedimenti in vigore precedentemente e sostituiti dall’AUA; è previsto un sistema di monitoraggio predisposto istituzionalmente con il concorso delle associazioni imprenditoriali; con DM Ambiente e Pubblica Amministrazione si predisporrà un formato di modello semplificato e unificato per la richiesta di AUA; sino all'adozione di tale modello le domande sono presentate secondo le prassi in vigore.



Indietro