Una costellazione di imprese artigiane

Notizie Live

Documenti

Efficienza energetica: 800 milioni Consiglio dei Ministri

Normative e Regolamenti

Su proposta della Presidenza del Consiglio, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente, il CdM ha approvato, in prima lettura, il decreto di recepimento della direttiva europea (2012/27 UE).

Lo schema del decreto approvato introduce un set di nuove misure finalizzate a promuovere l'efficienza energetica nella pubblica amministrazione centrale, nell'edilizia pubblica e privata, nei processi produttivi, nei sistemi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia e nel settore domestico, per conseguire l'obiettivo di riduzione dei consumi di energia al 2020 già fissato dalla Strategia energetica nazionale. 
"Consumare meno e meglio: un'economia più efficiente sotto il profilo energetico è la chiave di volta per rilanciare la crescita economica e favorire la creazione di nuovi posti di lavoro connessi alla diffusione di soluzioni tecnologiche innovative - ha commentato il ministro dello Sviluppo economico, Federica Guidi.- Il Governo mette a disposizione quasi 800 milioni di euro dal 2014 al 2020 per promuovere l'efficienza energetica.
Sono inoltre previste - conclude il Ministro - iniziative che mirano ad accrescere la consapevolezza dei consumi energetici tra le famiglie". 
"La sfida dell'efficienza energetica - ha sottolineato il Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti - può rappresentare un volano per la ripartenza del Paese, perché innescherà lavoro e quindi sviluppo sia nel pubblico che nel privato nell'ambito della Green Economy. 
Otterremo così, in prospettiva, un rilevante risparmio sia ambientale, in termini di minori emissioni di gas serra e polveri sottili, che economico grazie al minore consumo di energia. - Se pensiamo che il consumo degli edifici pubblici è pari al 18% di quello generale dello Stato, si comprende come acquisisca assoluto rilievo già il solo obiettivo di 'ambientalizzazione' del nostro patrimonio pubblico immobiliare".

Di seguito uno stralcio del decreto.

 

Riqualificazione energetica degli immobili

1. L'ENEA, nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica (PAEE) di cui all'articolo 17, comma 1, del presente decreto elabora una proposta di interventi di medio-lungo termine per la riqualificazione energetica degli immobili e sottopone il documento all’approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la conferenza unificata. La prima proposta è contenuta nel PAEE 2014 ed aggiornata nelle successive edizioni del Piano.

2. La proposta di interventi di cui al comma 1 riguarda gli edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati, e comprende almeno:

a) una rassegna del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su campionamenti statistici;

b) l'individuazione, sulla base della metodologia di cui all’articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, degli interventi più efficaci in termini di costi, differenziati in base alla tipologia di edificio e la zona climatica;

c) un elenco aggiornato delle misure, esistenti e proposte, di incentivazione delle riqualificazioni energetiche e delle ristrutturazioni importanti degli edifici, corredate da esempi applicativi;

d) un'analisi delle barriere tecniche, economiche e finanziarie che ostacolano la realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli immobili e le misure di semplificazione e armonizzazione necessarie a ridurre costi e tempi degli interventi e attrarre nuovi investimenti;

e) una stima del risparmio energetico e degli ulteriori benefici conseguibili annualmente per mezzo della riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale basata sui dati storici e su previsioni del tasso di riqualificazione annuo;

f) le misure di accompagnamento e di sostegno finanziario messe a disposizione di privati, enti ed imprese.

3. Le proposte di cui al comma 1 tengono conto del Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, articolo

4-bis, comma 2, e del Programma di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione centrale di cui all'articolo 5 del presente decreto.

 

Riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione

1. A partire dall'anno 2014 e fino al 2020, sono realizzati attraverso le misure del presente articolo, interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep.

2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, l’Agenzia del demanio e il Ministero dello sviluppo economico, il quale esercita le funzioni di impulso e coordinamento, predispongono entro il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi di riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione centrale coerente con la percentuale indicata al comma 1, e promuovono, altresì, le attività di informazione e di assistenza tecnica eventualmente necessarie alle pubbliche amministrazioni interessate dal comma 1, anche tramite propri enti e società collegate. Le stesse Amministrazioni, con il supporto dell'ENEA e del GSE, assicurano il coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio necessario per verificare lo stato di avanzamento del programma, promuovendo la massima partecipazione delle Amministrazioni interessate e la pubblicità dei dati sui risultati raggiunti e sui risparmi conseguiti. Nella redazione del programma, si tiene, altresì, conto delle risultanze dell'inventario, predisposto in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, contenente informazioni sulle superfici e sui consumi energetici degli immobili della Pubblica Amministrazione centrale, dei dati sui consumi energetici rilevati nell'applicativo informatico IPer gestito dall'Agenzia del Demanio nonché delle risultanze delle diagnosi energetiche.

3. Le Pubbliche Amministrazioni centrali, al fine di elaborare il programma di cui al comma 2, entro il 30 settembre per l'anno 2014 e entro il 30 giugno di ciascun anno successivo, predispongono, anche in forma congiunta, proposte di intervento per la riqualificazione energetica dei immobili dalle stesse occupati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti, e le trasmettono, entro i quindici giorni successivi, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle infrastrutture e trasporti, all’Agenzia del demanio e al Ministero dello sviluppo economico.

4. Per gli adempimenti di cui al comma 3, le Pubbliche Amministrazioni centrali individuano, al proprio interno, il responsabile del procedimento e ne comunicano il nominativo ai soggetti di cui al comma 2.

5. Le modalità per l’esecuzione del programma di cui al comma 2 sono definite con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e trasporti e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

6. Sono esclusi dal programma di cui al comma 2:

a) gli immobili con superficie coperta utile totale inferiore a 500 m2. Tale soglia a partire dal 9 luglio 2015 è rimodulata a 250 m2;

b) gli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica modificherebbe in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto;

c) gli immobili destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorità preposte alla difesa nazionale;

d) gli immobili adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

7. Per la definizione del programma di cui al comma 2, sono applicati criteri di individuazione tra più interventi, basati su: ottimizzazione dei tempi di recupero dell'investimento; minori tempi previsti per l'avvio e il completamento dell'intervento; entità di eventuali forme di cofinanziamento anche mediante ricorso a contratti di rendimento energetico.

8. La realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 è gestita, senza nuovi o maggiori oneri, dalle strutture operative dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti, ove occorra in avvalimento e con il supporto delle Amministrazioni interessate. L’Agenzia del Demanio promuove forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli interventi, anche tra più Amministrazioni, al fine di favorire economie di scala e di contribuire al contenimento dei costi.

 9. Concorrono altresì al raggiungimento dell'obiettivo annuo di riqualificazione di cui al comma 1, le misure organizzative e comportamentali degli occupanti volte a ridurre il consumo energetico, che le pubbliche amministrazioni centrali sono chiamate a promuovere ed applicare con le modalità di cui all’art. 14 del decreto legge n. 52/2012.

10. Le pubbliche amministrazioni centrali, anche quelle che hanno nella disponibilità gli immobili di cui al comma 6, che procedono alla realizzazione di interventi di efficienza energetica sul loro patrimonio edilizio o di sostituzione e razionalizzazione degli spazi, anche al di fuori del programma di cui al presente articolo, ne danno comunicazione ai soggetti di cui al comma 2.

11. Per la realizzazione degli interventi rientranti nel programma di cui al comma 2, le pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 3 favoriscono il ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico e possono agire tramite l'intervento di una o più ESCO.

12. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per l'importo di 5 milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro nell'anno 2015, per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nei medesimi esercizi per l'attuazione del programma di interventi di cui al comma 2. A tal fine, la Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli importi indicati al primo periodo, a valere sulle disponibilità giacenti sul conto corrente bancario intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per l'importo relativo al 2014 ed entro il 31 marzo per il 2015. Lo stesso stanziamento può essere integrato :

a) fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020, a valere sulle risorse annualmente confluite nel fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo le modalità di cui al presente comma, previa determinazione dell'importo da versare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente e nella misura del 50 per cento a carico del Ministero dello sviluppo economico e del restante 50 per cento a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

13. Le risorse di cui al comma 12, eventualmente integrate con le risorse già derivanti dagli strumenti di incentivazione comunitari, nazionali e locali dedicati all'efficienza energetica nell'edilizia pubblica, sono utilizzate anche per la copertura delle spese derivanti dalla realizzazione di diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione delle riqualificazioni energetiche di cui al presente articolo, eventualmente non eseguite dall'ENEA e dal GSE nell'ambito dell'attività d'istituto. 

14. Le pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 3, anche avvalendosi del supporto dell’ENEA, entro il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 2015, predispongono e comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle infrastrutture e trasporti, all’Agenzia del demanio e al Ministero dello sviluppo economico un rapporto sullo stato di conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1.

15. Le imprese che effettuano la fornitura di energia per utenze intestate a una pubblica amministrazione centrale comunicano all’ENEA, a partire dal 31 gennaio 2015 e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno, i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle suddette utenze e relativi all’anno precedente. L’ENEA, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rende disponibile un portale informatico per l’inserimento delle informazioni di cui al presente comma e ne da opportuna informazione sul suo sito istituzionale.

16. Le regioni, nella programmazione relativa all'utilizzo dei fondi strutturali e nell'attuazione degli impegni derivanti dalla ripartizione regionale della quota minima di energia da fonti rinnovabili, danno massima priorità alla promozione della realizzazione di misure di incremento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica e all'integrazione con produzione di energia rinnovabile.

17. I piani regionali di cui all'articolo 5, comma 2 della legge 9 gennaio 1991, n.10, oltre a quanto già previsto, contengono anche:

 a) obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di efficienza energetica, nell'intento di conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di proprietà dello Stato di cui al presente articolo;

 b) provvedimenti volti a favorire l'introduzione di un sistema di gestione dell'energia, comprese le diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni energetiche degli immobili di proprietà pubblica e migliorare l'efficienza energetica a lungo termine

 

Regime obbligatorio di efficienza energetica

1. L’obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale da conseguire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 è determinato ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE.

2. Il regime obbligatorio di efficienza energetica di cui all’articolo 7 della citata direttiva 2012/27/UE è costituito dal meccanismo dei certificati bianchi di cui ai decreti legislativi 16 marzo 1999 n. 79 e 23 maggio 2000 n.164 e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le condizioni di cui al presente articolo.

3. Il meccanismo dei certificati bianchi di cui al comma 2 dovrà garantire il conseguimento di un risparmio energetico al 31 dicembre 2020 non inferiore al sessanta per cento dell’obiettivo di risparmio energetico nazionale cumulato di cui al comma 1. Il restante volume di risparmi di energia è ottenuto attraverso le misure di incentivazione degli interventi di incremento dell’efficienza energetica vigenti.

4. I provvedimenti concernenti la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per gli anni successivi al 2016, di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, definiscono una traiettoria coerente con l’obiettivo di risparmio di cui al comma 1 e la previsione del comma 3. Gli stessi provvedimenti possono prevedere un’estensione dell’ambito dei soggetti obbligati e modalità alternative o aggiuntive di assolvimento dell’obbligo, qualora ciò fosse necessario per il conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1.

5. Entro il 31 dicembre 2016 e successivamente entro il 31 dicembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto dell’ENEA e del GSE, redige un rapporto sullo stato di conseguimento dell’obbligo di cui al comma 1. Qualora da tali rapporti dovesse risultare un volume di risparmi ottenuti insufficiente rispetto all’obbligo previsto, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, introducono, anche su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, misure di potenziamento del sistemi di sostegno basato sui certificati bianchi e nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione dell’efficienza energetica, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico. In ogni caso, gli stessi Ministeri provvedono, sentita l’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, entro 120 giorni dall’emanazione del presente decreto ad aggiornare le linee guida di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012 concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016, per tener conto di quanto previsto agli articoli 5 e 15 del presente decreto.

7. Le Regioni comunicano all’ENEA entro il 1° giugno di ogni anno a partire dal 2015 i risparmi di energia conseguiti nell’anno precedente derivanti dalle misure di incentivazione promosse in ambito locale.

8. I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica e riscontrabili, rispetto all’anno precedente e in condizioni normalizzate, dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto sono comunicati dalle imprese all’ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

 

Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia

1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all'ENEA che ne cura la conservazione.

2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati in base alle norme UNI 11352, UNI 11339 o alle ulteriori norme di cui all’articolo 12, comma 3.

3. Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione dell’articolo 39, comma 1 o comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1, con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione.

4. Laddove l'impresa soggetta a diagnosi sia situata in prossimità di reti di teleriscaldamento o in prossimità di impianti cogenerativi ad alto rendimento, la diagnosi contiene anche una valutazione della fattibilità tecnica, della convenienza economica e del beneficio ambientale, derivante dall’utilizzo del calore cogenerato o dal collegamento alla rete locale di teleriscaldamento.

5. L’ENEA istituisce e gestisce una banca dati delle imprese soggette a diagnosi energetica nel quale sono riportate almeno l’anagrafica del soggetto obbligato e dell’auditor, la data di esecuzione della diagnosi e il rapporto di diagnosi.

6. L’ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni del presente articolo, tramite una selezione casuale annuale di una percentuale statisticamente significativa della popolazione delle imprese soggetta all’obbligo di cui ai commi 1 e 3. ENEA svolge il controllo sul 100 per cento delle diagnosi svolte da auditor interni all’impresa. L’attività di controllo potrà prevedere anche verifiche in situ.

7. In caso di inottemperanza riscontrata nei confronti dei soggetti obbligati, si applica una sanzione amministrativa di cui al comma 1 dell’articolo 16.

8. Entro il 30 giugno di ogni anno ENEA, a partire dall’anno 2016, comunica al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, lo stato di attuazione dell’obbligo di cui ai commi 1 e 3 e pubblica un rapporto di sintesi sulle attività diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati raggiunti.

9. Entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, pubblica un bando per la selezione e il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l’adozione nelle PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001. I programmi di sostegno presentati dalle Regioni prevedono che gli incentivi siano concessi alle imprese beneficiarie nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a seguito della effettiva realizzazione delle misure di efficientamento energetico identificate dalla diagnosi energetica o dell’ottenimento della certificazione.

10. All’attuazione delle attività previste al comma 9 si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell’entità dei proventi disponibili annualmente.

11. All’attuazione delle attività previste ai commi 5 e 6 del presente articolo si provvede nel limite massimo di 0,3 milioni di euro annui, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell’entità dei proventi disponibili annualmente.

 



Indietro