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Regime agevolato pre le cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi

Bruno Pagamici, su Italia Oggi, riporta la novità degli aiuti alle cooperative costituite da lavoratori provenienti da imprese in crisi attraverso un regime agevolato che promuova la nascita di cooperative costituite per lo più da lavoratori le cui aziende sono in forte declino, di coop sociali e di coop che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata.

Il ministero dello Sviluppo economico ha varato un regime di aiuto allo scopo di promuovere l'avvio ed il rafforzamento di società cooperative di piccole e medie dimensioni, con l'obiettivo di rilanciare lo sviluppo economico ed incentivare l'aumento dei livelli occupazionali nel nostro Paese. Il decreto del Mise del 4 dicembre 2014 (in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015), attraverso le risorse provenienti dal Fondo per la crescita sostenibile (dl 83/2012), ha stabilito la concessione di finanziamenti agevolati al fine di sostenere la creazione, sull'intero territorio nazionale, di cooperative costituite, per la maggior parte, da lavoratori in arrivo da aziende in grave difficoltà, di cooperative sociali e di cooperative che si occupano di gestire aziende confiscate alla criminalità organizzata.

Alle regioni del Meridione, ovvero Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, saranno eccezionalmente concessi incentivi anche per lo sviluppo e la ristrutturazione di cooperative già esistenti. La concessione del finanziamento agevolato avverrà tramite società finanziarie partecipate dal ministero in base all'articolo 17 della legge 49/1985 e che abbiano acquisito una partecipazione temporanea di minoranza nella cooperativa.

Per l'operatività del nuovo regime agevolativo, sarà necessario aspettare il provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Mise, il quale dovrà stabilire la data iniziale di presentazione delle richieste di finanziamento alle società finanziarie da parte delle cooperative.

Per quanto riguarda i requisiti di ammissibilità, si concede l'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato a tutte le società cooperative, di piccola e media dimensione, che rispettino le seguenti condizioni:

–                    regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;

–                    che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Nel caso di una società cooperativa non residente nel territorio italiano, alla data di erogazione del finanziamento agevolato essa dovrà avere una sede o una filiale in Italia, stabilito che gli investimenti debbano obbligatoriamente rimanere nel territorio nazionale. Non potranno invece essere ammesse ai finanziamenti agevolati le cooperative:

–                    che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

–                    che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse dal ministero e che non abbiano restituito le agevolazioni per le quali è stata disposta la restituzione;

–                    qualificabili come “imprese in difficoltà”, ai sensi di quanto stabilito dal regolamento di esenzione n. 651/2014;

–                    operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, della produzione primaria dei prodotti agricoli, nel settore carboniero;

–                    qualora l'aiuto sia diretto al finanziamento di attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri.

I finanziamenti a tasso agevolato, che potranno essere richiesti dalle società cooperative alle società finanziarie autorizzate, saranno caratterizzati da: una durata massima, comprensiva di preammortamento, di 10 anni, rimborsabili mediante rate semestrali e saranno regolati ad un tasso d'interesse pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni (comunque, mai inferiore allo 0,8%). Inoltre, i finanziamenti saranno elargiti per un importo non superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria nella cooperativa beneficiaria; in tutti i casi, l'importo non sarà mai superiore a 1.000.000 di euro. Nel caso i finanziamenti vengano concessi a fronte di investimenti, potranno coprire fino al 100% dell'importo del programma di investimento.

Questo tipo di finanziamenti agevolati non sono accompagnati da nessuna forma di garanzia; ad ogni modo, in relazione ai prestiti concessi a fronte dell'acquisto o della realizzazione di beni immobili, la società finanziaria acquisirà le idonee garanzie ipotecarie.

Verranno concessi finanziamenti agevolati:

a) a fronte di un programma di investimento non avviato alla data di presentazione della richiesta di finanziamento, avente a oggetto: la creazione di una nuova unità produttiva; l'ampliamento di una attività produttiva esistente; la diversificazione della produzione di un'unità produttiva esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi; il cambiamento radicale del processo produttivo di un'unità produttiva esistente; l'acquisizione degli attivi direttamente connessi a una unità produttiva (chiusa o in chiusura);

b) per finanziare il capitale circolante e/o il riequilibrio della struttura finanziaria della cooperativa.

Nell'eventualità di investimenti di cui al punto a) i beni dovranno essere nuovi, ammortizzabili ed essere utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva destinataria dell'aiuto; dovranno inoltre figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno tre anni e dovranno essere acquistati a condizioni di mercato da soggetti terzi. Nello specifico, i beni non potranno essere oggetto di compravendita tra due imprese che, nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 c.c. o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25% da medesimi altri soggetti. In più, non sono ammissibili le spese relative a imposte, tasse e scorte e singoli beni di importo non superiore a 500 euro.

Le società cooperative beneficiarie delle agevolazioni dovranno trasmettere alle società finanziarie la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative. Per i finanziamenti agevolati erogati a fronte di un programma di investimento, le società finanziarie potranno svolgere dei controlli, anche tramite verifica in loco, sull'avvenuta realizzazione del programma. Entro il 30 aprile di ogni anno, le società finanziarie invieranno al Mise la relazione annuale di gestione, che riporta anche informazioni circa l'andamento dei finanziamenti agevolati concessi. Il Mise, inoltre, in ogni fase del procedimento, potrà svolgere controlli ed ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate  allo scopo di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni.

Le richieste di finanziamento verrano giudicate dalle società finanziarie in base ai seguenti criteri: 1) sussistenza, in capo alla società cooperativa richiedente, dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dal decreto Mise per l'accesso all'agevolazione; 2) conformità degli obiettivi del finanziamento; 3)validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa proposta e merito creditizio della società cooperativa richiedente.

Per tutti gli oneri legati alla gestione dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi del decreto del 4 dicembre 2014, le società finanziarie potranno richiedere alle società cooperative beneficiarie una commissione “una tantum” nella misura massima del 2% dell'importo del finanziamento agevolato concesso.

 

 

 

Fonte:    Bruno Pagamici. Italia Oggi

 

 

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