Una costellazione di imprese artigiane

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In tanti aspettano la riforma dei regimi semplificati

La riforma dei regimi semplificati per artigiani, commercianti, professionisti ed autonomi dovrebbe entrare in vigore già dall'anno d'imposta 2015. Marco Mobili e Giovanni Parente, su Il Sole 24 Ore, e Matteo Balzanelli, anch'esso su Il Sole, scrivono che l'obiettivo sarà anche quello di premiare le nuove iniziative, con il reddito del forfettario ridotto di un terzo. Inizialmente, era stato previsto che il regime forfettizzato per mini-imprese e autonomi venisse approvato tramite un decreto attuativo della delega fiscale. Ma l'iter sarebbe stato troppo lungo, tra passaggi in Consiglio dei ministri e pareri parlamentari ora in piena sessione di bilancio, e non sarebbe mai riuscito ad entrare in vigore dal prossimo gennaio.

Si è così optato per la Legge di stabilità, annunciando un regime supersemplificato del valore di 800 milioni di euro per all'incirca 900mila partite Iva.

Il regime dei minimi visto sinora è destinato a cambiare in quattro punti fondamentali. In primo luogo, vi sarà un aumento della tassazione. L'imposta sostitutiva, al momento al 5%, salirà al 15% già a decorrere dall'anno d'imposta 2015; dunque, se i tempi verranno rispettati, l'estate prossima verranno pagati gli ultimi versamenti d'imposta con un'aliquota superleggera del 5%. Mobili e Parente sottolineano che si tratta quasi di un ritorno al passato. Infatti, fino al 2011, erano in vigore i “vecchi minimi”, con un prelievo ( Irpef, relative addizionali, Iva e Irap) fissato al 20%. Fu durante la manovra estiva di quell'anno che il governo Berlusconi introdusse il nuovo prelievo al 5% insieme ad una serie di regole d'accesso molto più severe.

L'aumento della tassazione verrà parzialmente compensato dalla seconda novità introdotta, cioè l'eliminazione del limite di permanenza dei cinque anni. Questo significa che si potrà rimanere nel regime agevolato senza alcun vincolo temporale (ferme restando le altre condizioni di permanenza). Con le attuali regole, era previsto che solo chi avesse meno di 35 anni potesse rimanere per più di un quinquennio nel regime agevolato; per tutti gli altri c'era un limite di scadenza, che ora viene annullato.

Una precisazione: coloro che nel 2014 hanno applicato il regime dei minimi, potranno continuare a farlo sino al completamento dei cinque anni previsti, o fino al trentacinquesimo anno d'età, restando soggetti all'imposta sostitutiva del 5%. Dunque solo per queste due “categorie”, il regime semplificato con aliquota al 5% continuerà ad esistere.

Il nuovo regime agevolato è un regime naturale e ciò significa che potranno accedere automaticamente al nuovo regime, con sostitutiva al 15%, tutti coloro che erano ordinari nel 2014 e che rispettino i requisiti richiesti. Naturalmente esiste la possibilità, per chi lo volesse, di esercitare l'opzione per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

Nella pratica, un imprenditore che ha iniziato la propria attività nel 2014 potrà continuare ad applicare il regime dei minimi fino al 2018. Dopodichè, dall'anno successivo (anche se questo non è esplicitamente detto nella norma), passerà al nuovo regime forfettario, senza più appunto il limite dei cinque anni.

A tutti i soggetti già in attività viene offerta un'alternativa ulteriore: i minimi e neo attività operativi da meno di tre anni, potranno transitare al nuovo regime fruendo di una riduzione forfettaria del reddito. Infatti, come già anticipato all'inizio, per chi avvia una nuova iniziativa produttiva e decide di scegliere il nuovo regime forfettizzato, il reddito sarà ridotto di un terzo. Nello specifico, la norma prevede che per i primi tre anni di attività, il reddito su cui calcolare la sostitutiva del 15% sia forfettariamente ridotto di un terzo.

Lo scopo è quello di “agevolare” e incrementare il lavoro autonomo. Ad esempio: un minimo che abbia cominciato la propria attività nel 2014, potrà decidere di restare nel vecchio regime dei minimi sino al 2018; oppure, potrà scegliere di passare già nel 2015 nel nuovo regime, calcolando il proprio reddito, fino al compimento del triennio agevolato, con la riduzione forfettaria. Va detto che, nel computo del triennio agevolato, andranno presi in considerazione anche gli anni precedenti all'ingresso nel nuovo regime. Dunque, nel caso prospettato, la riduzione forfettaria del reddito potrà essere utilizzata per il 2015 ed il 2016.

Nel quarto anno di attività, quindi nel 2017, potrà continuare ad applicare il nuovo regime ma senza poter beneficiare della riduzione del reddito.

Una terza novità renderà il regime dei minimi ancora più flessibile: saranno previste soglie di ricavi differenziate rispetto al tipo di attività svolta. Al momento, 30mila euro di ricavi o compensi è la soglia da non superare, rivolta a tutti, se non si vuole essere esautorati dal regime semplificato. Con la modifica verranno introdotte soglie che vanno dai 15mila ai 40mila euro, e verranno tenute in considerazione le varie differenze tra le attività svolte dai contribuenti, ognuna classificata con un suo specifico coefficiente di redditività.

In tutto, le partite Iva coinvolte nel nuovo regime forfettizzato saranno 900mila, secondo stime del governo. Al nuovo regime nel 2015 potranno accedere anche coloro, e questa è un'altra innovazione, che nel 2014 hanno sostenuto spese per il lavoro accessorio, dipendenti, collaboratori e associati in partecipazione, e che però non abbiano superato i 5mila euro di costo.

La quarta grande novità del nuovo regime forfettizzato è rappresentata dalla possibilità di versare i contributi non più sui minimali ma sul reddito dichiarato, quindi con uno sconto

sui contributi.

Per quanto riguarda l'esclusione da Iva e Irap, essa comporta la conferma dell'esonero dall'obbligo di dichiarazione per le due imposte, ma anche dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.

Restano comunque fuori tutti coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi, che partecipano in soggetti trasparenti e i non residenti.

 

 

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