Una costellazione di imprese artigiane

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Crescono in Italia le reti di impresa

Oltre 2 mila contratti di rete e 10 mila aziende coinvolte. Tutto in cinque anni.

All'istituto del contratto di rete si ispira un numero sempre crescente di imprenditori e così il recente modello di aggregazione prende slancio con buone carte da giocare anche per il futuro.

È quanto emerge dal report di InfoCamere aggiornato al 1 marzo 2015 su questo tipo di accordi iscritti nel registro delle imprese gestito dalle camere di commercio italiane.

All'inizio di marzo in Italia sono stati siglati 2.012 contratti di rete con 10.099 imprese coinvolte.

Il nuovo strumento si conferma per le imprese, di tutte le dimensioni, un'occasione per rispondere alla difficile congiuntura economica e mantenersi competitive sul mercato.

La classifica regionale continua ad essere guidata dalla Lombardia con 2.158 imprese in rete, mentre consolida la sua posizione l'Emilia-Romagna con 1.180 imprese. In terza posizione la Toscana con 1029 soggetti coinvolti.

 Oltre il 44% delle imprese italiane in rete si trova in queste tre regioni. Fanalini di coda sono la Valle d'Aosta (14) e il Molise (39).

Per partecipare al contratto di rete, il legislatore ha richiesto il duplice requisito della natura imprenditoriale del partecipante al contratto sia sotto il profilo sostanziale, che formale.

Il ministero dello sviluppo economico ha infatti recentemente chiarito (parere 9 aprile 2015 prot. n. 50217 divisione VI - registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali) che un soggetto iscritto solamente nel Rea (nella specie, una fondazione) non può partecipare a un contratto di rete d'impresa, non avendo la natura di impresa in senso sostanziale. E non avendo una propria posizione in seno al registro delle imprese né in sezione ordinaria, né in sezione speciale non può essere iscritto su alcuna posizione registro delle imprese, come invece richiede la norma.

Devono dunque ricorrere tutti gli elementi definenti la fattispecie di cui all'articolo 2082 del codice civile, esercitati in via assolutamente prevalente.

Ma tale condizione se è necessaria, non è peraltro sufficiente, in quanto ad essa deve aggiungersi l'ulteriore criterio della evidenza formale dell'impresa, consistente nella iscrizione della medesima nel registro delle imprese (sezione ordinaria o sezione speciale).

Solo in presenza di impresa in senso formale e in senso sostanziale perfeziona la fattispecie rilevante ai fini della nascita ed iscrizione della rete di imprese.

Si deve ovviamente precisare che esistono delle ipotesi in cui soggetti non direttamente ascrivibili alla declaratoria di cui al libro V del Codice civile, posseggono entrambi i requisiti. E ad es. il caso delle imprese sociali di cui al digs 155 del 2006, che indipendentemente dalla struttura scelta (società o soggetto associativo) vedono riconosciuta la natura di impresa e sono iscritte in sezione speciale del registro delle imprese.

È ancora il caso dei residui enti pubblici economici e delle aziende speciale degli enti locali di cui all'art. 114 Tuel, che per espresso obbligo di legge devono iscriversi al registro delle imprese.

Il modello standard per la trasmissione telematica dei contratti di rete deve essere compilato e presentato al registro delle imprese attraverso la procedura telematica resa disponibile nell'apposita area web dedicata del sito «www.registroimprese.it» previa sottoscrizione con firma digitale.

Tramite la medesima procedura telematica dovranno essere allegati al modello e trasmessi al registro delle imprese i documenti informatici o le copie informatiche, anche per immagine, privi di elementi attivi in conformità alle specifiche tecniche predisposte da Infocamere e approvate con decreto del ministero dello sviluppo economico.

Tutto questo prevede il decreto 10 aprile 2014, n. 122, «regolamento recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese».

La procedura informatica rilascerà una ricevuta di avvenuta presentazione del modello.

In alternativa all'invio telematico, è possibile presentare il modello e i relativi allegati su supporto informatico, in conformità alle medesime specifiche tecniche sopra riportate.

Quattro le sezioni del contratto di rete da compilare: contratto di rete, organo comune, fondo patrimoniale, allegati e invio. La compilazione del modello avviene in maniera sequenziale, passando dalla sezione prima alla quarta, solo dopo aver compilato i campi obbligatori.

La legge precisa che il contratto di rete deve essere stipulato da più imprenditori. Per la forma del contratto la norma stabilisce che è possibile scegliere tra l'atto pubblico, la scrittura privata autenticata e l'atto sottoscritto con la firma elettronica.

A disposizione delle imprese, si ricorda, esiste un software per redigere online l'atto costitutivo standard del contratto di rete. Dal 14 gennaio il software, realizzato da InfoCamere, è stato installato sul sito contrattidirete.registroimprese.it

 

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